Indicazioni per le locazioni

05.10.2012 15:02

 

Di seguito si forniscono alcune prime indicazioni in merito alla disposizione di cui al comma 2-ter, in vigore dal 29 marzo 2011 (mentre l'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-quater è arrivata il 1° gennaio 2012), relativa all'obbligo di inserirenei contratti di compravendita e di locazione una nuova clausola.

 

L'obbligo previsto dal nuovo comma 2-ter si applica - dice la stessa disposizione - «solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater».

Si tratta quindi dei seguenti casi:

  •  immobili costruiti o radicalmente ristrutturati in base a un titolo richiesto successivamente all'8 ottobre 2005;
  •  immobili oggetto di trasferimento a titolo oneroso, ovvero oggetto di compravendita. In particolare ove tale trasferimento sia avvenuto:
  1. per «gli edifici di superficie utile superiore a 1.000 metri quadri», dopo il 1° luglio 2007;
  2. per «gli edifici di superficie utile fino a 1.000 metri quadri», dopo il 1° luglio 2008;
  3. per le «singole unità immobiliari», dopo il 1° luglio 2009;
  •  immobili per i quali sono stati richiesti, a partire dal 1° luglio 2007, «incentivi» e «agevolazioni di qualsiasi natura», che siano «finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche» degli stessi cespiti o dei loro impianti;
  • immobili pubblici, allorché si stipulino o rinnovino, a partire dal 1° luglio 2007, contratti relativi alla «gestione» dei loro «impianti termici o di climatizzazione».

Ciò per quanto riguarda la legislazione nazionale.

Per un quadro più ampio delle regioni che hanno legiferato in materia di certificazioni energetiche in riferimento ai contratti di locazione e vendita a titolo oneroso clicca qui.

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