Indicazioni per le locazioni
Di seguito si forniscono alcune prime indicazioni in merito alla disposizione di cui al comma 2-ter, in vigore dal 29 marzo 2011 (mentre l'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-quater è arrivata il 1° gennaio 2012), relativa all'obbligo di inserirenei contratti di compravendita e di locazione una nuova clausola.
L'obbligo previsto dal nuovo comma 2-ter si applica - dice la stessa disposizione - «solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater».
Si tratta quindi dei seguenti casi:
- immobili costruiti o radicalmente ristrutturati in base a un titolo richiesto successivamente all'8 ottobre 2005;
- immobili oggetto di trasferimento a titolo oneroso, ovvero oggetto di compravendita. In particolare ove tale trasferimento sia avvenuto:
- per «gli edifici di superficie utile superiore a 1.000 metri quadri», dopo il 1° luglio 2007;
- per «gli edifici di superficie utile fino a 1.000 metri quadri», dopo il 1° luglio 2008;
- per le «singole unità immobiliari», dopo il 1° luglio 2009;
- immobili per i quali sono stati richiesti, a partire dal 1° luglio 2007, «incentivi» e «agevolazioni di qualsiasi natura», che siano «finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche» degli stessi cespiti o dei loro impianti;
- immobili pubblici, allorché si stipulino o rinnovino, a partire dal 1° luglio 2007, contratti relativi alla «gestione» dei loro «impianti termici o di climatizzazione».
Ciò per quanto riguarda la legislazione nazionale.
Per un quadro più ampio delle regioni che hanno legiferato in materia di certificazioni energetiche in riferimento ai contratti di locazione e vendita a titolo oneroso clicca qui.